Green Pass obbligo di possesso ed esibizione
Stante il D.L. 127/2021, che entrerà in vigore il 15/10/2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 31/12/2021, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro e/o alle sedi aziendali, il personale interno ed esterno (ad esclusione dei visitatori) deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde (Green Pass) COVID-19. Si intendono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Sono individuati i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (verificatori). Tali soggetti possono richiedere la presentazione della certificazione in qualsiasi momento durante la presenza nei luoghi di lavoro/sedi aziendali.
Personale Interno
Il personale interno (inclusi i lavoratori somministrati) che i presenta sul luogo di lavoro, implicitamente, attesta il possesso della certificazione verde COVID-19 per tutta la durata della giornata lavorativa ordinaria prevista.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Con “momento dell’accesso al luogo di lavoro” si intende un periodo anche successivo all’accesso ai luoghi di lavoro, ma antecedente l’inizio della prestazione lavorativa, durante il quale il verificatore effettuerà prioritariamente i controlli. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
I verificatori possono richiedere la presentazione della certificazione, a campione, in qualsiasi momento durante l’attività lavorativa. In caso di mancato possesso di certificato verde, l’avvenuto accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro è punito con la sanzione prevista dal citato D.L. 127/2021, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Tali lavoratori verranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro.
Personale Esterno
Il personale esterno che si presenta presso la sede di E.R.I.C.A. soc. coop., sottoscrivendo la presente procedura, attesta il possesso della certificazione verde COVID-19 per tutta la durata della permanenza. I controlli su tali soggetti verranno effettuati prioritariamente all’ingresso e, a campione, durante la permanenza in azienda. In caso di mancato possesso del certificato verde, l’accesso alla sede aziendale è punito con la sanzione prevista dal citato D.L. 127/2021, con segnalazione al proprio Datore di Lavoro, per consentire l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Tali soggetti verranno immediatamente allontanati dalla sede aziendale.
Istruzioni operative per i verificatori
Vengono di seguito riportate le modalità operative per i verificatori:
- utilizzo dell’applicazione “VerificaC19” scaricata sul dispositivo mobile messo a disposizione dalla E.R.I.C.A. soc. coop. (cellulare aziendale);
- richiesta a tutti i soggetti che intendono accedere ai locali della E.R.I.C.A. soc. coop., prima di consentirne l’accesso, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo;
- contestualmente all’operazione di cui al punto 2), richiesta di esibizione del documento di riconoscimento, qualora non si sia certi della identità dei soggetti;
- verifica della validità del certificato verde COVID-19 e della corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall’applicazione con quelli dei soggetti;
- conferimento dell’incarico alle persone delegate alla verifica del certificato verde COVID-19 del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 prevedendo che si dovranno limitare alla consultazione dei dati senza registrarli o archiviarli e che è vietato divulgare i dati conosciuti;
- i soggetti privi del certificato verde COVID-19 non possono accedere agli ambienti di lavoro;
- in caso di rifiuto di allontanamento dai locali della E.R.I.C.A. soc. coop. dei soggetti privi del certificato verde COVID-19, i delegati ai controlli devono rivolgersi alle forze dell’ordine e segnalare il fatto al datore di Lavoro per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Il Datore di Lavoro viene coadiuvato nella attività di verifica da tutto il personale aziendale.
Si invita tutto il personale al rispetto di quanto esposto e alla segnalazione scritta delle anomalie o difficoltà riscontrate nell’applicazione.
Alba 14 / 10 / 2021