Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013, è istituita la TARI (tassa sui rifiuti) per l’integrale copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani.
La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TIA1, TIA2).
Essa è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti urbani.
La L. 147/2013 prevede che, in luogo della TARI, possa essere attivata una tariffa puntuale che ha la natura di corrispettivo di servizio e che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffa puntuale è commisurata sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Diventa quindi fondamentale la misurazione dei rifiuti conferiti attraverso un idoneo “contatore” abbinato a ogni utenza.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 aprile 2017 codifica le modalità standard di misurazione dei rifiuti urbani conferiti dagli utenti.
Esso stabilisce che le utenze siano identificate in modalità diretta e univoca.
I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
- identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l’identificazione dell’utente che effettua i conferimenti;
- registrare il numero dei conferimenti di ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo dell’utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
- misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta.
La pesatura diretta presuppone che ogni conferimento di rifiuto sia oggetto di specifica pesatura.
Nella pesatura indiretta invece il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall’utente (o dalla capacitò del sacco conferito o dalla dimensione dell’apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico): la quantità di rifiuto prodotta da ciascuna utenza è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco/limitatore volumetrico moltiplicato per il peso specifico del materiale conferito.
Con la pesatura diretta, all’utente viene addebitata una tariffa proporzionata al peso reale di rifiuti conferiti e non al numero di conferimenti. L’utente è agevolato, quindi, a esporre i rifiuti per il prelievo ogniqualvolta lo ritenga necessario.
Con il sistema volumetrico o indiretto, invece, all’utente viene addebitata una tariffa commisurata al volume del contenitore rigido o del sacco utilizzato, anche qualora tale volume sia solo parzialmente pieno di rifiuti, moltiplicato per il numero di volte che è stato esposto per il prelievo. Di qui, la convenienza per l’utente di esporre il contenitore rigido o il sacco solo quando sono pieni. Ciò implica un minore tasso di esposizione con conseguenti ottimizzazioni dei circuiti di raccolta e risparmi in termini economici e ambientali.
I sistemi di tariffa puntuale maggiormente in uso prevedono che tutti i costi della parte variabile siano fatti pagare in proporzione alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti. I costi della parte fissa, invece, possono essere ripartiti secondo i criteri del metodo normalizzato previsti dal D.P.R. 158/1999.
La tariffa puntuale è un sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti urbani basato sulla misurazione dei conferimenti di rifiuti. L’obiettivo è far pagare ai cittadini un importo commisurato all’effettiva quantità di rifiuti urbani consegnati al servizio pubblico. Generalmente la frazione merceologica oggetto di tariffazione puntuale è quella dei rifiuti indifferenziati allo scopo di contenerla quanto più possibile.
Se l’utente è consapevole che la tariffa da pagare aumenta con il crescere dei rifiuti indifferenziati, si instaurano comportamenti attenti e virtuosi a tutto vantaggio di una maggiore e più efficace differenziazione dei rifiuti riciclabili e, quindi, di un aumento della percentuale di raccolta differenziata.
I vantaggi associati alla tariffa puntuale possono essere così schematizzati:
- coscienza degli effetti economici della produzione di rifiuti;
- riduzione della produzione totale;
- riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati;
- aumento della raccolta differenziata;
- incremento del tasso di purezza dei rifiuti riciclabili conferiti per frazioni omogenee distinte;
- contenimento delle spese per lo smaltimento;
- massimizzazione dei ricavi dalla vendita dei rifiuti riciclabili (contributi CONAI o altro).
La tariffa puntuale è considerata, quindi, il principale strumento economico con il quale i Comuni possono concorrere all’attuazione della gerarchia della gestione dei rifiuti.
Le esperienze italiane di tariffa puntuale e gli studi scientifici di settore, dimostrano che la tariffa puntale determina un sensibile miglioramento gestionale in termini sia di riduzione di produzione totale di rifiuti urbani sia di incremento della raccolta differenziata
Lorenza Stupino